Art. 3.

      1. Il partenariato locale di pubblico interesse è costituito mediante scrittura privata con firme autenticate ed è composto da un minimo di tre soggetti aderenti.
      2. All'atto della costituzione, i soggetti aderenti al partenariato provvedono a nominare il soggetto capofila e a stabilire l'ammontare del singolo conferimento in conto al fondo capitale che non può essere in totale inferiore a 10.000 euro.